La sussistenza della fattispecie tipica del trasferimento di ramo d’azienda (art. 2112 c.c.) richiede la verifica dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario… (Scarica)